Premesso che da verifiche degli organi competenti, risulta che nel territorio del Comune di Galatina, numerosi lotti di terreno versano spesso in stato di abbandono con presenza di folta vegetazione spontanea, rovi, sterpaglie e materiale vario;
Considerato:
- che dette aree favoriscono la proliferazione di animali e insetti nocivi con grave pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica;
- che tale situazione rappresenta anche potenziale causa di incendi a danno della pubblica incolumità;
Vista la nota prot. nr. 74073 del 04/05/2016 del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Lecce, con la quale si invitano le autorità locali ad attuare, tra l'altro, specifiche azioni finalizzate al risanamento ambientale per prevenire e/o contrastare la diffusione degli organismi vettori di interesse sanitario quali zanzare, mosche, blatte, ratti, ecc.;
Ravvisata la necessità e l'urgenza di predisporre misure cautelari tese a prevenire l'insorgere di patologie sanitarie connesse alla nidificazione di insetti e parassiti e alla presenza di rifiuti, nonché il rischio di innesco e propagazione di incendi, a tutela e salvaguardia dell'igiene pubblica e della salute dei cittadini;
Visti gli artt.159 e 253 del Regolamento Comunale di Igiene e Sanità Pubblica;
Visti gli artt. 7 bis e 50 del D. Lgs. legislativo n. 267 del 18.08.2000;
ORDINA
ai proprietari e/o conduttori dei terreni ricadenti nell' intero territorio del Comune di Galatina, di provvedere immediatamente, e comunque ogni qualvolta si renda necessario, alla pulizia degli stessi tramite aratura e/o taglio della vegetazione spontanea ivi presente con rimozione del relativo sfalcio, e di conservarli liberi da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi, al fine di scongiurare il degrado ambientale e salvaguardare l'igiene e la salute pubblica.
RENDE NOTO
A norma dell'art.3, comma 4 della Legge 241/1990, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di pubblicazione.
A norma dell'art.4 della stessa Legge 241/1990, il Responsabile del Procedimento è il Funzionario Responsabile del Servizio Ambiente.
La presente ordinanza, oltre ad essere trasmessa in copia all'Ufficio Stampa per la massima divulgazione ai mass-media e pubblicata sul sito Web del Comune, viene notificata per opportuna conoscenza e per quanto di competenza a:
- Comando di Polizia Municipale;
- Commissariato di Pubblica Sicurezza di Galatina;
- Comando Stazione dei Carabinieri di Galatina.
E' fatto obbligo a tutti i pubblici ufficiali preposti alla vigilanza e alla sicurezza pubblica di far osservare la presente ordinanza.
SI AVVISA
L'inosservanza alla presente ordinanza comporta:
- l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'art. 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;
- la violazione dell'art. 650 c.p.
In caso di mancato adempimento, questo Comune provvederà direttamente all' esecuzione degli interventi necessari con addebito delle spese a carico degli obbligati, oltre all' irrogazione dei relativi provvedimenti sanzionatori.